L’obbligo del GREEN PASS nei luoghi di lavoro

L’obbligo del GREEN PASS nei luoghi di lavoro

Il Decreto Legge n. 127/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226/2021, ha esteso l’obbligo del green pass a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, a partire dal prossimo 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021.

L’obbligo di green pass è esteso ai soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o formativa, nei luoghi di lavoro privati e pubblici, con inclusione dei lavoratori con partita IVA, i collaboratori familiari (badanti, colf e baby sitter) e chi svolge le attività di volontariato.

Il suddetto obbligo non si applica nei confronti dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Chi deve controllare il possesso del green pass in ambito lavorativo?

In ambito lavorativo è il datore di lavoro che deve verificare il possesso del green pass.
Nell’ipotesi di lavoratori esterni che accedano alle pubbliche amministrazioni, nonché alle istituzioni scolastiche e ai luoghi in cui sia svolta una attività lavorativa nel settore privato, la verifica viene effettuata sia dal proprio datore di lavoro, sia dall’azienda titolare dei locali.

Come deve essere organizzata l’attività di controllo?

I datori di lavoro sia pubblici sia privati, entro il 15 ottobre 2021, devono definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde COVID-19 da parte dei lavoratori, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e, nel settore privato, individuando altresì, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni dell’obbligo stesso.

Quali conseguenze per il datore di lavoro inadempiente?

A carico del datore di lavoro che ometta di verificare il rispetto dell’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, al fine dell’accesso presso il luogo di lavoro, o che ometta di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle citate verifiche, inclusa, nel settore privato, l’individuazione con atto formale dei soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni dell’obbligo stesso, è applicabile la sanzione amministrativa da € 400 ad € 1.000.

Quali conseguenze ha il lavoratore privo della certificazione verde Covid-19?

Nel settore privato, i lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso di certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

A carico del personale che non possegga o non esibisca, a richiesta, al fine dell’accesso ai luoghi ove sia prestata l’attività lavorativa, la certificazione verde Covid-19, ferme restando le eventuali conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, è applicabile la sanzione amministrativa da € 600 ad € 1.500.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Studio Ghiotto

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