Obbligo del SUPER GREEN PASS dal 15 febbraio 2022 e tabella delle attività consentite

Obbligo del SUPER GREEN PASS dal 15 febbraio 2022 e tabella delle attività consentite

Il Decreto Legge n. 01/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 04/2022, ha introdotto, a partire dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo per i lavoratori cinquantenni di possedere il Super Green Pass (quindi da vaccinazione o guarigione) per poter accedere ai luoghi di lavoro.


Sono interessati tutti i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o che lo compiano entro il prossimo 15 giugno 2022.
Il suddetto obbligo non si applica nei confronti dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Organizzazione dell’attività di controllo.
I datori di lavoro sia pubblici sia privati, devono comunicare ai soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni dell’obbligo stesso, i nominativi dei lavoratori tenuti all’esibizione del Green Pass rafforzato.

Conseguenze per il datore di lavoro inadempiente.
A carico del datore di lavoro che ometta di verificare il rispetto dell’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, al fine dell’accesso presso il luogo di lavoro è applicabile la sanzione amministrativa da € 400 ad € 1.000. In caso di reiterata violazione,
la sanzione amministrativa è raddoppiata.

Conseguenze per il lavoratore privo della certificazione verde Covid-19.
I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
A carico del lavoratore che non possegga o non esibisca, a richiesta, al fine dell’accesso ai luoghi ove sia prestata l’attività lavorativa, la certificazione verde Covid-19, ferme restando le eventuali conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, è applicabile la sanzione amministrativa da € 600 ad € 1.500. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata.

Scarica la tabella delle attività consentite senza/con Green Pass “Base”/Rafforzato (formato PDF)

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Studio Ghiotto

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